27-04-20 14.23
@ KBL
Cyrano ha scritto:
Esistono i reati di pericolo concreto, e le condotte che li costituiscono sono vietate.
sì ma non solo, esistono reati definiti a prescindere da un concerto pericolo. Il legislatore per questi ha deciso di "presumerlo"
Certo, ma l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato non può mai essere inquadrato come reato di pericolo.
Sopratutto l’esercizio del diritto alla libertà personale ex art 13, cosa ben diversa dal possesso abusivo di un’arma che in Italia non é un diritto costituzionale.
In più, la condotta pericolosa dev’essere legata da stretto nesso causale all’offerta al bene giuridicamente tutelato; é a tutti evidente come l’atto di uscir di casa non é causa di diffusione dell’infezione se insieme ad esso non si metta in atto anche la vera condotta necessaria, ovvero quella di avvicinarsi ad altre persone.
Avvicinarsi ad altre persone é atto necessario causale del pericolo, non uscire di casa.
Infatti si può contagiare una persona anche stando a casa propria, basta che questa si avvicini a noi.
Concludendo, la limitazione dell’uscita dalla propria dimora é illegittima in quanto:
1) viola la riserva assoluta e insuperabile di giurisdizione di cui all’art 13 della costituzione, risolvendosi in pratica in una forma leggermente attenuata di detenzione domiciliare.
2) anche se tale riserva fosse superabile (e non lo é), un divieto generalizzato di lasciare liberamente il proprio domicilio mancherebbe di due requisiti essenziali:
- la ragionevolezza, in quanto colpirebbe una condotta non legata da nesso eziologico diretto non solo con l’offesa concreta di un bene giuridicamente tutelato ma persino con la mera messa in pericolo, concreta o addirittura presunta, di tale bene.
- la proporzionalità, in quanto tale divieto lede concretamente e pervasivamente un bene supremo (la libertà personale) di tutti gli italiani, giustificando tale lesione con la mera “possibilità” di una lesione di un bene pariordinato (si badi bene, pariordinato e non superiore) e senza peraltro saper quantificare neppur in maniera approssimativa la reale rischiosità di tale condotta.