19-02-20 17.03
@ didark
BB79 ha scritto:
civilmente però, la questione non è affatto peregrina...ricordo infatti che le parti sono tenute a comportarsi secondo correttezza e buona fede, sia prima, durante le trattative, che dopo la conclusione del contratto...
Domanda: quanto versa in buona fede un venditore che sa di aver accalappiato il pollo inconsapevole??
Se pure fosse, è comunque fuori tema rispetto alla discussione!!!!
1) Per stessa ammissione di Cyrano (che si è quindi contraddetto) esiste un "Valore medio di mercato" di uno strumento usato. Bene, tale "valore medio di mercato" è unicamente determinato dal valore delle transazioni effettivamente concluse su quell'oggetto (stramaledetto incontro domanda/offerta) non dagli astrusi principi di Cyrano (IVA, range, ecc.). Punto di incontro che a sua volta dipende da fattori e dinamiche proprie (e varia moltissimo nel tempo, vedi gli analogici agli inizi dei '90).
Quindi. Pensare di determinare il valore di mercato utilizzando parametri oggettivi è una cazzata.
2) Vado su Mercatino e metto in vendita il mio fantastico yamaha P105 a 1.000 euro (più o meno 5 volte il valore medio al quale ho visto che si vende) dichiarando e documentando in trasparenza le caratteristiche e lo stato effettivo dello strumento, semplicemente perché ritengo che il mio sudore su quei tasti sia prezioso. Provate ad andare dai Carabinieri e denunciarmi per "prezzo dell'usato eccessivo". Vedete cosa vi rispondono, così forse vi rendete conto.
Cos'è la buona fede contrattuale
Nella disciplina del contratto la buona fede va intesa come
reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi.
In altre parole, a ciascuna delle parti del rapporto è imposto di
agire in maniera tale da poter preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali e di quanto espressamente stabilito dalle singole norme o dal dovere extracontrattuale che si sostanzia nel principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, e sfuma in esso.
La buona fede, in ogni caso,
non impone un comportamento con un contenuto esattamente prestabilito, ma richiede comportamenti diversi, adeguati alle concrete circostanze. Essa costituisce, quindi,
un precetto rivolto ai singoli in qualità di regola di comportamento e al giudice in quanto modello di decisione, finalizzato a garantire il giusto equilibrio tra interessi opposti.
In conclusione, la
buona fede contrattuale è uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell'obbligazione.
La buona fede contrattuale nel codice civile
Le norme di legge del nostro ordinamento fanno più volte riferimento alla buona fede contrattuale.
In particolare, il Codice Civile sancisce che
le parti contraenti debbano comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale, ovverosia:
durante le trattative (art.1337 c.c.);
in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (art. 1358 c.c.);
nell'esercizio dell'eccezione di inadempimento (art. 1360 c.c.);
nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
Inoltre, la buona fede, secondo quanto stabilito dall'art. 1366 c.c., assurge a criterio di interpretazione del contratto stesso.
Differenze tra buona fede contrattuale e soggettiva
La buona fede contrattuale, come detto sopra, significa
correttezza o lealtà dei contraenti. Essa, quindi, si differenzia dalla buona fede soggettiva, che consiste, invece, nell'ignoranza non colposa della lesione dell'altrui diritto, e si pone come regola di comportamento afferente al generale principio di solidarietà sociale.
Funzione del dovere di buona fede contrattuale
Appare evidente come
l'indeterminatezza che ne caratterizza il contenuto faccia della buona fede una clausola generale: nel nostro ordinamento, le clausole generali hanno la funzione di tracciare delle direttive in grado di regolare un'ampia casistica, lasciando al giudice un notevole margine decisionale.
Il dovere generale di buona fede contrattuale ha l'importantissima funzione di
colmare le inevitabili lacune legislative: esso stabilisce i criteri necessari per sopperire alle mancanze del sistema legislativo dovute alla molteplicità e alla varietà delle situazioni della vita sociale ed economica.
La buona fede contrattuale, in sostanza, viene oggi intesa come
limite generale all'autonomia dei privati, come fonte di integrazione del contratto e come strumento di controllo del suo contenuto.