Acquistare basi "usate"

  • maxpiano69
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15-06-20 19.45

@ anonimo
No, è come con un libro: non lo si può fotocopiare (se non per uso personale) e rivendere le fotocopie.

Ma si può vendere o regalare l’esemplare in proprio possesso.

emo
Fosse così semplice, il problema è che il possesso di un bene materiale è univoco e facilmente riscontrabile (la mia copia del libro o la ho io stesso, oppure colui cui l'ho venduto o regalato), a differenza di uno immateriale
  • maxpiano69
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15-06-20 19.48

@ KBL
maxpiano69 ha scritto:
Ovvero, come si verifica all'atto pratico che una cessione (magari legittima) venga effettuata una volta sola

Capisco il problema, ma credo che troppo spesso qualunque fattispecie lecita possa scadere in una fattispecie illecita senza che sia facilmente verificabile. Ma la soluzione non può essere certo vietare la fattispecie lecita solo per questo.
OK, vedo e quindi quali soluzioni alternative vedi o proponi?

PS: io ne vedo una, i software con autorizzazione tramite chiave HW e/o SW in parte cercano di ovviare a questo, ma è un metodo costoso e che dipende dalla piattaforma HW/SW, non è ad esempio applicabile a delle librerie di patch per un synth (che pure costituiscono una "opera di ingegno")
  • anonimo

15-06-20 19.54

@ maxpiano69
Fosse così semplice, il problema è che il possesso di un bene materiale è univoco e facilmente riscontrabile (la mia copia del libro o la ho io stesso, oppure colui cui l'ho venduto o regalato), a differenza di uno immateriale
Il problema non è del consumatore ma del venditore.

Se pensa che Tizio abbia fatto copie dell’opera a scopo di lucro, lo denunci.

Non è che dato che qualcuno potrebbe vendere merce di origine furtiva allora è lecito proibire la vendita di oggetti usati.

In effetti le librerie su cloud potrebbero essere una soluzione: le noleggi a tempo determinato e quando non le vuoi più smetti di pagare.
  • KBL
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15-06-20 20.05

@ maxpiano69
OK, vedo e quindi quali soluzioni alternative vedi o proponi?

PS: io ne vedo una, i software con autorizzazione tramite chiave HW e/o SW in parte cercano di ovviare a questo, ma è un metodo costoso e che dipende dalla piattaforma HW/SW, non è ad esempio applicabile a delle librerie di patch per un synth (che pure costituiscono una "opera di ingegno")
la soluzione è già stata fornita dall'ordinamento. Hanno creato un reato apposito per chi dovesse abusivamente copiare materiale protetto da diritto d'autore. Poi il fatto che in questo momento mentre stiamo scrivendo da qualche parte vengono commessi dei reati che nessuno perseguirà mai anche solo perché che è difficile "beccarli" è un problema noto.
Un esempio stupido, è lecito non pagare il canone se non hai nessun televisore? Certamente ed è previsto. Ma come fai a sapere se qualcuno che non lo paga nasconde un televisorino nei pantaloni? Beh è praticamente impossibile.
  • anonimo
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15-06-20 21.16

@ maxpiano69
OK, vedo e quindi quali soluzioni alternative vedi o proponi?

PS: io ne vedo una, i software con autorizzazione tramite chiave HW e/o SW in parte cercano di ovviare a questo, ma è un metodo costoso e che dipende dalla piattaforma HW/SW, non è ad esempio applicabile a delle librerie di patch per un synth (che pure costituiscono una "opera di ingegno")
La compravendita tra privati può essere tacita o sottoscritta. Se il software dovrò usarlo per attività professionale (o comunque per intrattenimento musicale, nel ns caso) con annessi rischi di controlli, chiedo al venditore se è disposto a firmare un formale atto di cessione della licenza d'uso, con una scrittura privata che nel caso di un controllo sarò tenuto a esibire. Se invece le basi le utilizzo a casa tra amici, il problema non si pone.
  • keyboard7
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15-06-20 22.46

@ anonimo
La compravendita tra privati può essere tacita o sottoscritta. Se il software dovrò usarlo per attività professionale (o comunque per intrattenimento musicale, nel ns caso) con annessi rischi di controlli, chiedo al venditore se è disposto a firmare un formale atto di cessione della licenza d'uso, con una scrittura privata che nel caso di un controllo sarò tenuto a esibire. Se invece le basi le utilizzo a casa tra amici, il problema non si pone.
perdonami, non vorrei entrare troppo in questioni giuridiche, ma una scrittura privata non può eludere norme di legge. L'art. 1418 del codice civile dispone espressamente che "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative". La materia del diritto d'autore è disciplinata dalla legge, poi possiamo discutere all'infinito se la legge è giusta o sbagliata, ma quello che conta è se la legge è vigente o no. Questa materia è disciplinata dalla legge 633/41 (poi parzialmente integrata) e gli art. 171 , 171 bis e 171 ter prevedono le sanzioni penali. Il venditore del lettore potrebbe darti la fattura di acquisto dei file midi, ma questo non credo che risolva il problema di cui stiamo parlando, perchè la fattura può dimostrare da chi sono state vendute e (in caso di controllo) la siae può verificare se chi ha venduto la base è munito di regolare licenza per la vendita. Ma se al momento della vendita, il venditore chiarisce che i contenuti acquistati dal portale e i supporti che li ospitano non sono cedibili dal cliente a nessun titolo. Allo stesso tempo, i contenuti non possono essere riprodotti, eseguiti o utilizzati se non per uso personale, non commerciale, secondo i limiti stabiliti nelle condizioni generali d'acquisto.,chi le ha comprate non può cederle ad altri e deve utilizzarle in quei modi. Probabilmente il venditore dispone di quel tipo di licenza, perchè a loro volta gli autori della musica e dei testi hanno rilasciato la licenza entro quei limiti (cioè un uso domestico e non un uso professionale).
  • KBL
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15-06-20 23.04

se le basi le hai comprate e sono "ad uso personale non commerciale" significherebbe che nemmeno il compratore originario le potrebbe usare per una serata karaoke ma solo per cantare in casa sotto la doccia. Quindi la vendita/acquisto di basi karaoke non avrebbe nessun senso (salvo appunto la festa tra amici in tavernetta).
Ma se fai una serata karaoke paghi già la siae o no? Nel caso volessi usare basi fatte da te come si farebbe?
  • anonimo

16-06-20 10.46

Uniroma

Nei modelli contrattuali si adotta il termine “licenzad’uso” per chiarire che l’utilizzatoracquisiscil solo diritto di usarle la singola copia del prodotto e non l’opera dell’ingegno in quanto tale.

Questa interpretazione desta però perplessità: sussistono infatti buone ragioni per ritenere che la licenza d’uso mascheri in realtà una vera e propria vendita.

È noto che questa può avere ad oggetto anche le opere dell’ingegno,nel senso di una cessione del diritto al loro sfruttamento.

Oltre al trasferimento della proprietà della cosa, l’art.1470 c.c. prevede anche il “trasferimento di un altro diritto”, che nel nostro caso può essere il trasferimento del dirittodi utilizzo – illimitato, pieno ed esclusivo della singola riproduzione del software, insieme a quello della proprietà del supporto materiale che lo incorpora. Peraltro l’art.64-bis l. aut. stabilisce che “la prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

Se dunque in caso di cessione vale il c.d. principio di esaurimento, non sembra appropriato continuare ad adottare la categoria della licenza d’uso per contratti nei quali si paga un corrispettivo commisurato al prezzo del software e se ne conserva per sempre il supporto materiale, senza obblighidi restituzione.

Né il discorso cambia qualora la messa a disposizione del programma avvenga tramite download, secondo quanto ha affermato la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza.

La Corte, con riferimento alla nuova direttiva 2009/24/CEE, ha appunto riconosciuto come legittima la rivendita di una copia di un programma scaricata dal sito internet del titolare del diritto d'autore, laddove la licenza originariamente concessa dal titolare al primo acquirente sia stata rilasciata senza limitazione di durata e a fronte del pagamento di un prezzo volto a ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera.

[SEGUE]
  • anonimo

16-06-20 10.53

In tal caso, secondo la Corte, ogni acquirente successivo della licenza deve essere considerato un legittimo acquirente al quale viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione.

Non dovrebbero poi esserci dubbi sul fatto che in tali casi l’utilizzatore non acquisisce il diritto di sfruttare il bene immateriale, anche perché ex art.109 l. aut. “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” e il succitato art. 64-bisl. aut. assegna al titolare il diritto di controllo sulla locazione. Né va dimenticato che di frequente chi fornisce il programma è un semplice distributore, con cui la softwarehouse – titolare del diritto d’autore – stipula un accordo per la distribuzione.

Non sembra agevole, oltretutto, differenziare la disciplina negoziale di un libro o di un disco rispetto a quella di un programma per elaboratore.

Se a nessuno viene in mente di parlare di licenza d’uso per la cessione della copia di un romanzo, lascia perplessi una qualificazione negoziale del software in termini autonomi.

Se poi il contratto prevede il divieto di cedere la copia a terzi, dovrebbe trattarsi di clausola predisposta al fine di aggirare l’esaurimento del diritto di distribuzione, con conseguente nullitàa i sensi dell’art.1379c.c., secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto è invalido se non è contenuto entro convenientil imiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una parte.
  • anonimo

16-06-20 11.02

In conclusione:

1) Un contratto che, pur denominato "licenza d'uso", ceda invece i diritti d'utilizzo di un bene immateriale senza limitazioni temporali e ad un corrispettivo congruo (ovvero ben superiore al mero prezzo del supporto materiale), è da qualificarsi come un vero contratto di vendita.

2) Se il contratto è quello di vendita, allora con la cessione della copia si esauriscono i diritti dell'autore e dei suoi distributori, fatti salvi ovviamente quelli di non trarre copia dall'esemplare venduto se non per scopi personali.

3) Risultano quindi nulle le clausole che limitino le modalità di uso della copia, così come l'eventuale sua alienazione a titolo gratuito ed oneroso.

4) Il tutto non solo in dottrina, ma come statuito da una sentenza della Corte Europea.

Fa comunque dispiacere il fatto che questa leggenda della licenza d'uso continui ad imperversare, anche a causa della maliziosa ipocrisia delle softwarehouse che se ne sbattono altamente della legge.