16-06-20 10.46
Uniroma
Nei modelli contrattuali si adotta il termine “licenzad’uso” per chiarire che l’utilizzatoracquisiscil solo diritto di usarle la singola copia del prodotto e non l’opera dell’ingegno in quanto tale.
Questa interpretazione desta però perplessità: sussistono infatti buone ragioni per ritenere che la licenza d’uso mascheri in realtà una vera e propria vendita.
È noto che questa può avere ad oggetto anche le opere dell’ingegno,nel senso di una cessione del diritto al loro sfruttamento.
Oltre al trasferimento della proprietà della cosa, l’art.1470 c.c. prevede anche il “trasferimento di un altro diritto”, che nel nostro caso può essere il trasferimento del dirittodi utilizzo – illimitato, pieno ed esclusivo della singola riproduzione del software, insieme a quello della proprietà del supporto materiale che lo incorpora. Peraltro l’art.64-bis l. aut. stabilisce che “la prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.
Se dunque in caso di cessione vale il c.d. principio di esaurimento, non sembra appropriato continuare ad adottare la categoria della licenza d’uso per contratti nei quali si paga un corrispettivo commisurato al prezzo del software e se ne conserva per sempre il supporto materiale, senza obblighidi restituzione.
Né il discorso cambia qualora la messa a disposizione del programma avvenga tramite download, secondo quanto ha affermato la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza.
La Corte, con riferimento alla nuova direttiva 2009/24/CEE, ha appunto riconosciuto come legittima la rivendita di una copia di un programma scaricata dal sito internet del titolare del diritto d'autore, laddove la licenza originariamente concessa dal titolare al primo acquirente sia stata rilasciata senza limitazione di durata e a fronte del pagamento di un prezzo volto a ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera.
[SEGUE]