In rete ho trovato questo :
Direttiva 99/44/CE del Parlamento Europeo sulla garanzia nel contratto di vendita di beni al consumo (che penso valga per tutti i prodotti venduti in Europa).
Da quanto leggo, i punti che sembrano degni di nota sono :
[c]2) Ai fini della presente direttiva
si intende per:
a)
consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva,
agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale;
[/c]
Quindi si intende consumatore qualsiasi persona fisica (esclusi commercianti ecc.), per cui la garanzia dovrebbe prescindere da cambi di proprieta' avvenuti privatamente.
si intende per:
[c]b)
beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;[/c]
Quindi qualsiasi bene, con l'esclusione dei beni soggetti a vendita forzata (aste giudiziare, fallimenti eccetera.
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale;
Quando si cede un prodotto tra privati, in realta' non c'e' una vendita vera e propria (non c'e' un contratto ecc.) per cui ai fini della garanzia non vi sono passaggi intermedi regolamentati da obblighi e contratti, e quindi le condizioni di vendita non subiscono variazioni (di fatto anche se non specificato, chi e' in possesso dell'oggetto, degli scontrini o fatture che dimostrano l'avvenuta vendita ed il periodo, diventa anche proprietario delle condizioni originali di vendita, e quindi dei diritti di garanzia).
e) garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
Abbiamo visto in precedenza che per consumatore si intende "
qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva,
agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale;
Quindi per come leggo io il cambio di proprieta', se non avviene tramite aste giudiziarie, o per conto di commercianti, o in nazioni diverse da quella di acquisto (dove i contratti possono essere diverse), di fatto non costituisce ne vendita e tanto meno cambio di soggetto, ma soltanto un passaggio di mano che non cambia le condizioni di garanzia.
Non sono un legale, ma leggendo questo documento che, credo sia valido per tutti i prodotti e per tutto il continente, non vedo nessun motivo affinche' un cambio di proprieta' possa invalidare la garanzia.
Quindi a mio giudizio contano : il numero di serie del prodotto, e scontrini e fatture di vendita che non essendo personali (ma al portatore) non invalidano la garanzia.
Il fatto poi che alcune societa' richiedano ancora (come in epoca pre norme europee) la spedizione di cartoline, registrazione nominativa eccetera, e' una iniziativa dei vari produttori che non rientra nella normativa appena letta, quindi non dovrebbe (il condizionale e' sempre d'obbligo) implicare alcuna variazione sulle condizioni imposte dalla legge.
Spero di aver letto giusto, ed ho linkato il documento per vedere se leggiamo tutti piu' o meno allo stesso modo.
Ciao !....