@ Roberto_Forest
Non ho capito alla fine, scrivi delle cose e poi il loro opposto...
Se una persona è in quarantena quindi può andare in giro come prima, a lavorare, al bar, a suonare,etc?
Questo dice la legge? E tu sei d'accordo o in disaccordo non ho capito.
La legge dice che:
1) in quarantena ti ci può mettere solo un giudice con atto motivato (art 13 costituzione italiana)
2) quindi colui che “evadesse” dalla quarantena intimatagli dell’autorità amministrativa non compirebbe alcun reato - a meno che con la sua condotta non diffondesse colposamente o dolosamente un’epidemia (art 452/438 cp)
3) comunque, in una classe ove c’è stato solo un caso di covid non è prevista alcuna quarantena per coloro che sono stati nella stessa aula del caso 0 - almeno finché non ci siano tre casi confermati.
Quindi in pratica:
1) Tizio è positivo, la asl gli intima di restare in quarantena, ma egli esce e va a correre su un monte: non è imputabile, ma è irresponsabile
2) tizio è positivo, la asl gli intima di stare in casa ma lui va al bar: non imputabile per violazione dell’obbligo di quarantena (obbligo ad oggi incostituzionale quindi non solo illegittimo ma illegale), imputabile per epidemia colposa, potenzialmente imputabile per epidemia dolosa con dolo eventuale - ma assai difficile.
3) tizio è entrato in contatto con un caso covid, la asl gli intima la quarantena precauzionale ma lui esce e va al lavoro: non imputabile per violazione dell’obbligo di quarantena (come sopra), probabilmente non imputabile nemmeno per epidemia colposa, certamente non per epidemia dolosa
4) uno studente ha avuto un prof positivo, ma nessun altro caso in classe: nessuna disposizione lo obbliga alla quarantena - che sarebbe comunque illegale in assenza di atto motivato dell’autorità giudiziaria - e quindi va dove vuole. Deve solo sottoporsi al tampone zero ed un tampone di conferma dopo cinque giorni.
Se sono d’accordo? Il mio essere d’accordo o no non conta nulla, la costituzione è chiara:
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.