Fine del lockdown

anonimo 21-05-20 13.36
@ MarianoC
no, non basta saper leggere l'italiano, bisogna conoscere la materia. Non vedo cause a pioggia nei confronti di Conte o del governo per queste fantomatiche limitazioni della libertà personale.

Se è così evidente la violazione costituzionale basta sollevare il problema nelle sedi opportune, come la corte costituzionale, o un tribunale, e vedere come si risolve il processo
Sono già centinaia i ricorsi contro le sanzioni irrogate ai sensi del detto DPCM

Detto questo, non ci vuole una laurea in legge per capire che l’art 13 non riguarda affatto solo la carcerazione ma tutte le possibili limitazioni della libertà personale.

Se una legge dicesse che è proibito l’uso di qualunque tipo di copricapo, ci vuole una laurea in legge per capire che non si limita ai soli cappellini da baseball?
zerinovic 21-05-20 13.41
però leggendo oltre nell’art 13 c’è scritto:
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, (diche natura?è qui che ti incubano..emo)che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

secondo me con questa precisazione si annulla il potere delle parole iniziali perché rappresenta un grosso “tuttavia..”
anonimo 21-05-20 13.42
@ zerinovic
però leggendo oltre nell’art 13 c’è scritto:
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, (diche natura?è qui che ti incubano..emo)che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

secondo me con questa precisazione si annulla il potere delle parole iniziali perché rappresenta un grosso “tuttavia..”
Certamente applicabile, basta che l’autorità di PS ottenga in 48 ore la convalida di un giudice.

Cosa che nel caso del DPCM in oggetto non mi pare sia avvenuta.
anonimo 21-05-20 13.48
E mo’ basta, ognuno ha detto la sua, in maniera talvolta accalorata me in buona sostanza rispettosa (il che è più unico che raro).

Restiamo ciascuno della propria opinione, forse con qualche dubbio in più o forse no.

Ma in buona sostanza felici perché non abbiamo litigato come bestie.

emo
MarianoC 21-05-20 13.48
@ zerinovic
però leggendo oltre nell’art 13 c’è scritto:
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, (diche natura?è qui che ti incubano..emo)che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

secondo me con questa precisazione si annulla il potere delle parole iniziali perché rappresenta un grosso “tuttavia..”
il significato colloquiale di "libertà personale" è diverso da quello legale, declinato in maniera diversa a seconda dei sistemi giuridici (es. Habeas Corpus). Nella costituzione italiana si fa esplicito riferimento alla carcerazione:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

"Libertà personale" e "libertà di circolazione" sono due concetti giuridici differenti. Io durante il lockdown ho subito una limitazione della libertà di circolazione, in alcun modo ho subito una limitazione della possibilità di disporre in maniera esclusiva del mio corpo, cioè della libertà personale: sono andato ogni giorno a fare attività fisica all'aperto, al lavoro, e settimanalmente in farmacia e a fare la spesa. Nessuno dei servizi essenziali o ausiliari di cui dispongo mi è stato tolto (libertà di parola, espressione, accesso a internet, alla sanità, agli acquisti, al mio conto corrente....).

In una situazione di emergenza globale (legalmente dichiarata), ho potuto circolare di meno. Fine
alemar78 21-05-20 13.49
Cyrano ha scritto: L’aerosol di un individuo in primis dev’essere quello di una persona positiva per essere potenzialmente pericoloso, mentre il fumo è sempre dannoso

Ti rispondo che il fumatore lo vedi quindi ci stai lontano, il positivo al covid no, quindi potresti esserne a contatto a tua insaputa nel momento in cui starnutisce

Cyrano ha scritto:
Sono consapevole che uno starnuto di un portatore Covid è isolatamente più pericoloso del fumo di una sigaretta, ma allo scopo della nostra dimostrazione per assurdo ciò è poco influente: se il fumo di sigaretta è dannoso (e lo è), la soluzione è non far uscire di casa la gente se no va in tabaccheria e si compra le sigarette, il cui fumo passivo a lungo andare fa morire migliaia di persone.

Non sono d'accordo che è poco influente perchè questa differenza è il motivo per cui le due problematiche vengono trattate in modo differente.
Se il Covid non fosse contagioso e avesse le stesse caratteristiche di "trasmissione" del fumo rispetto ai tumori e se, malgrado ciò la problematica venisse trattata diversamente da quella del fumo, allora avresti perfettamente ragione.
anonimo 21-05-20 13.51
@ MarianoC
il significato colloquiale di "libertà personale" è diverso da quello legale, declinato in maniera diversa a seconda dei sistemi giuridici (es. Habeas Corpus). Nella costituzione italiana si fa esplicito riferimento alla carcerazione:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

"Libertà personale" e "libertà di circolazione" sono due concetti giuridici differenti. Io durante il lockdown ho subito una limitazione della libertà di circolazione, in alcun modo ho subito una limitazione della possibilità di disporre in maniera esclusiva del mio corpo, cioè della libertà personale: sono andato ogni giorno a fare attività fisica all'aperto, al lavoro, e settimanalmente in farmacia e a fare la spesa. Nessuno dei servizi essenziali o ausiliari di cui dispongo mi è stato tolto (libertà di parola, espressione, accesso a internet, alla sanità, agli acquisti, al mio conto corrente....).

In una situazione di emergenza globale (legalmente dichiarata), ho potuto circolare di meno. Fine
La frase chiave è:

né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,

Che esclude incontrovertibilmente l’intenzione dei padri costituenti di limitare il portato dell’art 13 alla mera carcerazione.

Per chi vuole approfondire, è estremamente illuminante leggere sia i resoconti delle sedute assembleari e di commissione della costituente, sia i dottissimi contributi in merito del Mortati e di Crisafulli.
anonimo 21-05-20 13.52
Nasone tutto 'sto casino perchè hai la ragazza in un'altra regione emo
anonimo 21-05-20 13.55
@ alemar78
Cyrano ha scritto: L’aerosol di un individuo in primis dev’essere quello di una persona positiva per essere potenzialmente pericoloso, mentre il fumo è sempre dannoso

Ti rispondo che il fumatore lo vedi quindi ci stai lontano, il positivo al covid no, quindi potresti esserne a contatto a tua insaputa nel momento in cui starnutisce

Cyrano ha scritto:
Sono consapevole che uno starnuto di un portatore Covid è isolatamente più pericoloso del fumo di una sigaretta, ma allo scopo della nostra dimostrazione per assurdo ciò è poco influente: se il fumo di sigaretta è dannoso (e lo è), la soluzione è non far uscire di casa la gente se no va in tabaccheria e si compra le sigarette, il cui fumo passivo a lungo andare fa morire migliaia di persone.

Non sono d'accordo che è poco influente perchè questa differenza è il motivo per cui le due problematiche vengono trattate in modo differente.
Se il Covid non fosse contagioso e avesse le stesse caratteristiche di "trasmissione" del fumo rispetto ai tumori e se, malgrado ciò la problematica venisse trattata diversamente da quella del fumo, allora avresti perfettamente ragione.
Se sei una persona prudente e sai che circola il
Covid, stai lontano da tutti.

Purtroppo qui non troviamo un punto di mediazione, per me è assurdo limitare un comportamento che non è in diretta relazione causale con la lesione di un bene giuridicamente garantito.

Sarò miope ma non vedo nesso causale diretto tra l’uscire di casa e il contagiare qualcuno.
paolo_b3 21-05-20 14.03
@ anonimo
E mo’ basta, ognuno ha detto la sua, in maniera talvolta accalorata me in buona sostanza rispettosa (il che è più unico che raro).

Restiamo ciascuno della propria opinione, forse con qualche dubbio in più o forse no.

Ma in buona sostanza felici perché non abbiamo litigato come bestie.

emo
Sai Rinone, io non voglio confutare la pericolosità del Covid, se capisco bene anche tu, ma devo constatare che le cose da ora sono destinate a cambiare, riterrei più saggio che i singoli cittadini vendessero almeno un po' più cara la pelle, perchè il fallo lubrificato è sempre dietro all'angolo. Consiglio un bel corso online di tribologia emo
MarianoC 21-05-20 14.04
@ anonimo
La frase chiave è:

né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,

Che esclude incontrovertibilmente l’intenzione dei padri costituenti di limitare il portato dell’art 13 alla mera carcerazione.

Per chi vuole approfondire, è estremamente illuminante leggere sia i resoconti delle sedute assembleari e di commissione della costituente, sia i dottissimi contributi in merito del Mortati e di Crisafulli.
no, la locuzione chiave è "libertà personale", che è un concetto giuridico diverso da "libertà di circolazione". Se vuoi approfondire, i testi di diritto costituzionale sui quali si studia all'università sono, tra gli altri:

R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto pubblico. Torino: Giappichelli, 2019. E' un testo che ha il vantaggio di disporre anche di una parte on line. Richiede collegamenti costanti tra le sue parti.
G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico. --: Wolters Kluwer, 2017. E' un testo più sintetico, consigliato a chi non frequenta le lezioni e comunque a chi ha difficoltà ad operare collegamenti costanti e sistematici.
A. CELOTTO, Costituzione annotata della Repubblica italiana. Bologna: Zanichelli, 2018. Non sostituisce il Manuale. E' utile per una migliore comprensione del testo della Costituzione grazie alle note con ampi riferimenti normativi.
F. del GIUDICE (a cura di), Costituzione esplicata. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone

Segnalo anche che il corso di Diritto Costituzionale può essere seguito nelle Università italiane anche come corso singolo, senza iscriversi a un corso di laurea
paolo_b3 21-05-20 14.07
@ MarianoC
no, la locuzione chiave è "libertà personale", che è un concetto giuridico diverso da "libertà di circolazione". Se vuoi approfondire, i testi di diritto costituzionale sui quali si studia all'università sono, tra gli altri:

R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto pubblico. Torino: Giappichelli, 2019. E' un testo che ha il vantaggio di disporre anche di una parte on line. Richiede collegamenti costanti tra le sue parti.
G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico. --: Wolters Kluwer, 2017. E' un testo più sintetico, consigliato a chi non frequenta le lezioni e comunque a chi ha difficoltà ad operare collegamenti costanti e sistematici.
A. CELOTTO, Costituzione annotata della Repubblica italiana. Bologna: Zanichelli, 2018. Non sostituisce il Manuale. E' utile per una migliore comprensione del testo della Costituzione grazie alle note con ampi riferimenti normativi.
F. del GIUDICE (a cura di), Costituzione esplicata. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone

Segnalo anche che il corso di Diritto Costituzionale può essere seguito nelle Università italiane anche come corso singolo, senza iscriversi a un corso di laurea
Dietro un abile chitarrista si nasconde un giurista. emo

zerinovic 21-05-20 14.07
@ anonimo
Certamente applicabile, basta che l’autorità di PS ottenga in 48 ore la convalida di un giudice.

Cosa che nel caso del DPCM in oggetto non mi pare sia avvenuta.
perché non c’è stato il tempo? prima hanno bloccato le scuole, e poi dopo hanno stretto sempre più...ma certo non saprei se un giudice l’ha firmata...in ogni caso, ho trovato piu pazza la gente, che questo provvedimento, sai quante volte mi sono sentito gridare dietro “dovete stare a casa porc mad...” perche portavo a spasso mio figlio autistico, lungo strade di campagna...in un paese della maremma dove ci sono stati 0 casi.
i carabinieri mi hanno chiesto gentilmente se potevo passare da un’altra parte sennò questo chiamava tutti i giorni...posso solo immaginare che situazione si poteva vivere in lombardia,dove magari stress,paura e ansia, anche da parte della polizia, esasperata e messa tra l’incudine e il martello, abbiano applicato forme di restrizione non proprio consentite.
alemar78 21-05-20 14.08
Cyrano ha scritto:
Se sei una persona prudente e sai che circola il
Covid, stai lontano da tutti.

Purtroppo qui non troviamo un punto di mediazione, per me è assurdo limitare un comportamento che non è in diretta relazione causale con la lesione di un bene giuridicamente garantito.

Sarò miope ma non vedo nesso causale diretto tra l’uscire di casa e il contagiare qualcuno.


Volutamente non entro nell'ambito giuridico perchè so di non padroneggiare la materia. Mi limito a constatare che, comunque l'interpretazione non è univoca e quindi dovrebbe comunque lasciare il beneficio del dubbio.
Sul nesso causale, (e qui lo ripeto di nuovo ma poi basta perchè comunque non arriviamo alla quadra emo) è chiaro che non c'è il nesso causale tra l'uscire di casa e il contagiare qualcuno a livello logico. Il discorso cambia però se il tutto si inserisce nel contesto reale. Puoi davvero stare lontano da tutti se tutti possono uscire e andare ovunque rendendo non realizzabile l'applicazione del distanziamento sociale? Questa è la ratio che a mio avviso ha portato ad adottare misure che, vietando gli assembramenti, rendono più facilmente applicabile il distanziamento sociale, tenendo sullo sfondo il fatto che i DPI non c'erano (in quantità sufficiente) e comunque ad oggi non è dimostrato conferiscano protezione totale.
Bob_Braces 21-05-20 14.26
zerinovic ha scritto:
c'è una differenza di circa 49000 morti.quindi un cambio di mortalità in questi termini è da considerarsi "normale"...
sicuro non c'è stato un lockdown.


I 49.000 di differenza che dici tu sono calcolati sul periodo di un anno. Invece nel 2020, nel solo periodo 20febbario-31marzo ci sono stati più di 25.000 morti in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti.
Fai un po' tu le proporzioni...
anonimo 21-05-20 14.30
@ MarianoC
no, la locuzione chiave è "libertà personale", che è un concetto giuridico diverso da "libertà di circolazione". Se vuoi approfondire, i testi di diritto costituzionale sui quali si studia all'università sono, tra gli altri:

R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto pubblico. Torino: Giappichelli, 2019. E' un testo che ha il vantaggio di disporre anche di una parte on line. Richiede collegamenti costanti tra le sue parti.
G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico. --: Wolters Kluwer, 2017. E' un testo più sintetico, consigliato a chi non frequenta le lezioni e comunque a chi ha difficoltà ad operare collegamenti costanti e sistematici.
A. CELOTTO, Costituzione annotata della Repubblica italiana. Bologna: Zanichelli, 2018. Non sostituisce il Manuale. E' utile per una migliore comprensione del testo della Costituzione grazie alle note con ampi riferimenti normativi.
F. del GIUDICE (a cura di), Costituzione esplicata. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone

Segnalo anche che il corso di Diritto Costituzionale può essere seguito nelle Università italiane anche come corso singolo, senza iscriversi a un corso di laurea
Sta di fatto che conosco l’argomento, per aver sostenuto l’esame di diritto pubblico (anche se non sono laureato in legge).

Certamente il diritto di circolazione é cosa diversa dal diritto alla libertà personale.

Il diritto alla circolazione é quello di potersi muovere su tutto il territorio personale, il diritto di poter espatriare e quello di poter stabilire la propria dimora ove lo si ritenga opportuno.

Il diritto alla libertà personale consiste nella libertà di autodeterminarsi, ovvero in sostanza nel diritto di poter disporre fisicamente e moralmente di se stessi senza doverne dare spiegazione è giustificazione.

Un corollario evidente di questo principio é il diritto di non dover dare spiegazioni per poter uscire dalla propria dimora.

Per converso, se per poter uscire dalla mia dimora devo certificare l’esistenza di circostanze giustificative, é la mia libertà personale ad essere limitata e non la mia libertà di circolazione.
MarianoC 21-05-20 14.47
@ anonimo
Sta di fatto che conosco l’argomento, per aver sostenuto l’esame di diritto pubblico (anche se non sono laureato in legge).

Certamente il diritto di circolazione é cosa diversa dal diritto alla libertà personale.

Il diritto alla circolazione é quello di potersi muovere su tutto il territorio personale, il diritto di poter espatriare e quello di poter stabilire la propria dimora ove lo si ritenga opportuno.

Il diritto alla libertà personale consiste nella libertà di autodeterminarsi, ovvero in sostanza nel diritto di poter disporre fisicamente e moralmente di se stessi senza doverne dare spiegazione è giustificazione.

Un corollario evidente di questo principio é il diritto di non dover dare spiegazioni per poter uscire dalla propria dimora.

Per converso, se per poter uscire dalla mia dimora devo certificare l’esistenza di circostanze giustificative, é la mia libertà personale ad essere limitata e non la mia libertà di circolazione.
se sei convinto della cosa prepara un ricorso al TAR o alla corte costituzionale contro i vari DPCM e DL usciti in sti mesi e vedi cosa ti dicono

Le sedi opportune per sollevare l'incostituzionalità o illiceità di un provvedimento ci sono
anonimo 21-05-20 15.23
@ MarianoC
se sei convinto della cosa prepara un ricorso al TAR o alla corte costituzionale contro i vari DPCM e DL usciti in sti mesi e vedi cosa ti dicono

Le sedi opportune per sollevare l'incostituzionalità o illiceità di un provvedimento ci sono
TAR difficile, perché sono ormai praticamente decorsi i termini per chiedere un annullamento del DPCM (atto amministrativo).

CC neppure, ed il perché lo spiego sotto.

In primis occorre che io faccia ricorso al giudice ordinario per ottenere la disapplicazione di un provvedimento, tipo una sanzione amministrativa (che non mi è mai stata irrogata, per inciso).

In secundis, il giudice a quo come farebbe a sollevare una questione di incostituzionalità riguardante un atto amministrativo? Lo sai meglio di me che la CC conosce solo riguardo alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, e non riguardo agli atti amministrativi come un DPCM.

Sollevare la questione rispetto al DL su cui si incardina il DPCM? Tale DL è volutamente vago al punto da essere difficilmente censurabile.

Al massimo si otterrebbe una disapplicazione del DPCM nel caso singolo, e la conseguente annullamento della sanzione.

Nulla più.

Ergo non credo che si possa andare via TAR e CC
ahivela 21-05-20 15.45
alemar78 ha scritto:
Se ragioni così sei tu che prendi soli i numeri senza valutare il contesto.


E no, mi dispiace, ora sei tu che mischi mele con pere.
Un conto e' valutare i numeri di un contesto, un conto e' dare in pasto all'opinione pubblica, con tanto di numeri in evidenza, che la mortalita' in Italia (cioe' parliamo dell' Italia INTERA) nel 2020 e' stata superiore del 50%, che e' un dato oggettivamente falso.

alemar78 ha scritto:
Il fatto che le regioni più colpite abbiano visto aumenti di mortalità enormi, come ti hanno già riportato, dimostra che l'impatto della malattia è stato, per una serie di variabili tra cui inseriamo anche gli errori, devastante.


Quindi se crolla un ponte a Genova bisogna chiudere anche tutti i ponti a Catania, perche' i ponti sono (potenzialmente) pericolosi?
Perche' in sostanza e' questo che e' accaduto.

alemar78 ha scritto:
Molto dipende dal fatto che si parta da una tesi preconcetta e poi si prendano i dati che fanno comodo


Quelli che tu definisci "dati che fanno comodo" sono semplicemente gli unici dati ufficiali ed aggiornati a livello mondiale, di worldometers.
Io non parto da nessuna tesi preconcetta: mi limito a leggere i numeri (e gli articoli, e i report...)

alemar78 ha scritto:
Al momento io mi limito a rilevare, come ho già scritto, che il tasso di mortalità (totale, non quello dell'ultima settimana) della Svezia rispetto a quelli degli altri paesi scandinavi è drammatico.


Ti potrei immediatamente obiettare che il tasso di mortalita' dell'Italia, che, come paese, ha avuto il lockdown piu' duro al mondo, e' molto superiore a quello della Germania (o Svizzera, o Austria, paesi molto affini antropicamente e geograficamente a noi), che ha avuto un lockdown piu' soft. Che mi risponderesti?

alemar78 ha scritto:
proprio perchè nessuno lo sa, la tua frase "Come la Svezia (e tanti altri(? Brasile ad esempio?) paesi dimostrano è falsa dal punto di vista logico.


Benissimo. Proprio perche' nessuno lo sa, se la mia frase e' falsa dal punto di vista logico, lo e' sicuramente altrettanto il suo contrario. Ti trovi?
ahivela 21-05-20 15.48
alemar78 ha scritto:
Il fatto che la gente non potesse spostarsi da Bergamo a Roma è ininfluente nella tua analisi?


Il fatto che, come ormai assodato da numerosi studi, il virus abbia circolato indisturbato e silente per mesi prima del lockdown e' ininfluente sulla tua analisi?