[POLIS] È come con gli ebrei

  • paolo_b3
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13-09-17 22.31

@ anonimo
paolo_b3 ha scritto:
La nostra sovranità è oggi fortemente limitata,


Ti sei mai chiesto come mai non ci sono attentati in Italia?.

Perche' siamo il paese che ha limitato piu' di tutti la propria sovranita'..., e che dice sempre "sissignore" alle potenze che giocano a risiko e a monopoli sul mondo.

Dov'e' stato l'ultimo attentato? : nella citta' Barcellona capitale della regione che vuole indipendenza (quel giorno dovevo essere li, e per un soffio ho dirottato su Girona, dove mi trovavo quando sono successi i fatti).

Quelli precedenti? : in Inghilterra sotto le elezioni (la May si era dimessa perche' voleva piu' consensi per la ricchissima Brexit, ma non ha funzionato).

In Francia sotto le elezioni (per far digerire il cavallo di troia Macron, usando lo spauracchio Le Pen), e prima per la sua forte sovranita'.

Nei paesi nordici che si mantengono distanti da chi vuole usurpare sovranita'..

Gli altri paesi "infedeli" (Polonia, Austria,Ungheria, Romania,Portogallo ecc) sono immuni dalla sceneggiata dei grandi attentati "islamici" messi in atto da lupi solitari nati tutti in Europa (e manovrati allo stesso modo di quelli degli anni di piombo, e dagli stessi burattinai).

Sara' una coincidenza' : boh...

Colpiranno in Italia, solo se l'Italia derivera' dai diktat dei burattinai, o per evitare che la sua immunita' desti sospetto.
O per deviare voti verso il partito xenofobo, cosi' da spostare l'asse verso coalizioni di destra (pero' sono convinto che con il bipolarismo Renzusconi nessun burattinaio tema derive sovraniste).

Magari e' fantasia, ma io ho convinzioni di questo genere.

Post Edit : gli attentati negli altri paesi hanno contribuito a far crescere estremismi, xenofobie ecc, e a far accettare il "meno peggio" a paesi che non avrebbero mai votato personaggi come Macron.

E l'attentato a Madrid (Atocha)?.. : Sotto le elezioni, perche' probabilmente Aznar non piaceva ai burattinai...

Se una coincidenza fa insospettire...
Su questo siamo d'accordo, senza nemmeno andare nel dettaglio, sappiamo che il terrorismo è una cura ai mali del paese. Ma non spiega, se questo volevi, perchè M5S (basta giocare emo) potrebbe risolvere il problema. E non lo dico perchè sono "contro", ma semplicemente un disilluso. Ma ripeto, e lo sapevo già, per il resto siamo d'accordo.

13-09-17 22.39

valenciano ha scritto:
volti a spostare le masse verso opinioni estremiste e poco democratiche, asservibili all'esterno, e ad allontanarle dal desiderio di un Italia libera

Scusa non capisco!
Perché ora in Italia ci sarebbe la democrazia?
Ma se siamo sotto dittatura di un governo anticostituzionale e sotto l'egidia di una UE ancor più anticostituzionale! E stiamo a parlare ancora di Mussolini?
Hai letto la sentenza della Corte Costituzionale?
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
  • anonimo

13-09-17 22.41

@ SanMicheleArcangelo
Questo si dice! Ma i fatti testimoniano che si stanno realizzando in tutti i punti!
Io a questo punto sto dalla parte dei fatti e non da quello delle chiacchiere!
Documenti falsi non sono una novità... i falsi esistono anche per smentire se fa comodo!

Claudio Mutti - Protocolli dei Savi di Sion veri ed autentici

Un commento sotto al video:
www.protocollisavision.wordpress.com- LEGGI ATTENTAMENTE!! A tutt'oggi non esiste un solo documento storico ufficiale, una sola prova autentica, che dimostri che i Protocolli dei Savi di Sion siano un "falso" come si dice. Sono tutte e solo SUPPOSIZIONI. Il famoso Processo di Berna del 1933/35, fu PERSO dagli Ebrei in seconda instanza nel 1937. La Comunità Israeleitica Svizzera fu condannata a pagare tutte le spese processuali di 4 anni pari a quasi 25.000 franchi e i Protocolli NON FURONO RICONOSCIUTI FALSI. Pyotr Ivanovic Rachkowsky, capo della Okhrana di Parigi era semi ebreo, Arkady Harting (Abraham Hackellman), suo braccio destro, era ebreo, Matvei Golovinski era ebreo, tutta l'Okhrana era composta da agenti provocatori ed infiltrati ebrei. Maurice Joly, autore di Dialogue aux Enfers Entre Macchiavell et Montesquieu era figlio di una donna ebrea sefardita: Florentine Courtois, Inoltre era un massone e rivoluzionario durante la Comune di Parigi nel 1871. Non morì suicidato come si dice ma fu tolto di mezzo dalla Massoneria di Isaac Moises Cremieux con "due colpi" in testa. Nuovi documenti venuti alla luce dimostrano che i Protocolli sono antecedenti all'opera di Maurice Joly. I "Dialoghi agli Inferi tra Macchiavelli e Montesquieu" non sono altro che i dialoghi Tra Isaac Moises Cremieux (uno dei veri Savi di Sion) e Maurice Joly. E' ora di svegliarsi e comprendere che in tutta la storia che è stata scritta fino ad oggi sui Protocolli (vedi: Norman Cohn, Henri Rollin, Umberto Eco, Segio Romano..,) l'unica cosa di VERO sono i Protocolli stessi!!
Tra non molto uscirà un libro che demolirà, una per una, tutte queste tesi.
Visita protocollisavision.wordpress.com per leggere i veri documenti e scoprire la verità
Finalmente si comincia a dire la verità!

Permettimi di aggiungere qualche altro incontrovertibile fatto, su cui fra poco uscirà un libro che demolirà tutte le bugie fin ora propalate dalla propaganda massonico giudaica!

In realtà l'Okrana era sotto il dominio dei Superiori Segreti ovvero Calandrino, noto giudeo toscano per parte della cugina prima di suo suocero, Cagliostro e Peppino Settebellezze, fondatore della camorra di cui tutti conoscono l'origine ebraica.

Ma i protocolli dei savi di sion sono molto di più: scritti dal noto israelita walt disney, colui che infarciva i suoi disegni animati con.messaggi subliminali pervertiti e satanici, furono rimandati indietro nel tempo grazie alla macchina cronoviaggiatrice di H G Wells, il famoso illuminato che tutti sapevano in combutta con la cricca perversa degli extraterrestri rettiliani

Basta chiacchiere, basta fanfaluche, vi ho esposto qui sopra la verità vera e provata!

E se non ci credete, vi metto un incontroveetibile link!

Prova che la macchina del tempo esiste e che Walt Disney è implicato

Vedi Sanmichele che le mie tesi le so argomentare anche io?

13-09-17 22.43

@ anonimo
Finalmente si comincia a dire la verità!

Permettimi di aggiungere qualche altro incontrovertibile fatto, su cui fra poco uscirà un libro che demolirà tutte le bugie fin ora propalate dalla propaganda massonico giudaica!

In realtà l'Okrana era sotto il dominio dei Superiori Segreti ovvero Calandrino, noto giudeo toscano per parte della cugina prima di suo suocero, Cagliostro e Peppino Settebellezze, fondatore della camorra di cui tutti conoscono l'origine ebraica.

Ma i protocolli dei savi di sion sono molto di più: scritti dal noto israelita walt disney, colui che infarciva i suoi disegni animati con.messaggi subliminali pervertiti e satanici, furono rimandati indietro nel tempo grazie alla macchina cronoviaggiatrice di H G Wells, il famoso illuminato che tutti sapevano in combutta con la cricca perversa degli extraterrestri rettiliani

Basta chiacchiere, basta fanfaluche, vi ho esposto qui sopra la verità vera e provata!

E se non ci credete, vi metto un incontroveetibile link!

Prova che la macchina del tempo esiste e che Walt Disney è implicato

Vedi Sanmichele che le mie tesi le so argomentare anche io?
Ma non farmi ridere!!!

Quando non si possono contestare i fatti... iniziano le prese per il culo! Vero?
  • anonimo

13-09-17 22.44

@ SanMicheleArcangelo
valenciano ha scritto:
volti a spostare le masse verso opinioni estremiste e poco democratiche, asservibili all'esterno, e ad allontanarle dal desiderio di un Italia libera

Scusa non capisco!
Perché ora in Italia ci sarebbe la democrazia?
Ma se siamo sotto dittatura di un governo anticostituzionale e sotto l'egidia di una UE ancor più anticostituzionale! E stiamo a parlare ancora di Mussolini?
Hai letto la sentenza della Corte Costituzionale?
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Mi sa che tu non hai letto la sentenza

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).


  • anonimo

13-09-17 22.46

Ovvero, per chi non sappia leggere una sentenza: la legge elettorale è si dichiarata incostituzionale, ma le camere elette ai sensi di tale legge, e gli atti da esse prodotti, sono del tutto legittimi

Hai perso l'ennesima occasione di star zitto

13-09-17 22.47

@ anonimo
Mi sa che tu non hai letto la sentenza

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).


Secondo te la sentenza che dice?

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.
  • anonimo

13-09-17 22.47

@ SanMicheleArcangelo
Ma non farmi ridere!!!

Quando non si possono contestare i fatti... iniziano le prese per il culo! Vero?
Non serve che io ti prenda per il culo, ci riesci benissimo da solo

Volevo solo mostrarti che la solidità probatoria dei tuoi argomenti non è superiore al fastello di cazzate che ho scritto sotto

Ti do un consiglio: meglio stare zitti e sembrare degli idioti che aprire la bocca e togliere ogni dubbio emo
  • anonimo
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13-09-17 22.49

@ SanMicheleArcangelo
valenciano ha scritto:
volti a spostare le masse verso opinioni estremiste e poco democratiche, asservibili all'esterno, e ad allontanarle dal desiderio di un Italia libera

Scusa non capisco!
Perché ora in Italia ci sarebbe la democrazia?
Ma se siamo sotto dittatura di un governo anticostituzionale e sotto l'egidia di una UE ancor più anticostituzionale! E stiamo a parlare ancora di Mussolini?
Hai letto la sentenza della Corte Costituzionale?
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Infatti non hai capito, altrimenti non avresti risposto cosi' .emo
  • anonimo

13-09-17 22.51

@ SanMicheleArcangelo
Secondo te la sentenza che dice?

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.
Che la legge elettorale è incostituzionale ma le camere elette ai sensi di tale legge, e gli atti da esse prodotti, sono pienamente legittimi

Che non sai leggere? Ho citato per estesi il punto della sentenza che lo afferma un paio di post fa, cos'è che non ti è chiaro?
  • anonimo
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13-09-17 22.51

@ anonimo
Il ragionamento è plausibile
Non sai quanto spero di sbagliarmi...
  • afr
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13-09-17 22.52

Qui Quo Qua are back?
  • anonimo

13-09-17 22.52

@ afr
Qui Quo Qua are back?
Così sembra emo

13-09-17 22.53

@ anonimo
Che la legge elettorale è incostituzionale ma le camere elette ai sensi di tale legge, e gli atti da esse prodotti, sono pienamente legittimi

Che non sai leggere? Ho citato per estesi il punto della sentenza che lo afferma un paio di post fa, cos'è che non ti è chiaro?
COSA È SUCCESSO IERI, 11 SETTEMBRE 2017 ALLE 15, IN PIAZZA MONTECITORIO
  • afr
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13-09-17 22.54

@ anonimo
Così sembra emo
emo

13-09-17 22.56

@ anonimo
Che la legge elettorale è incostituzionale ma le camere elette ai sensi di tale legge, e gli atti da esse prodotti, sono pienamente legittimi

Che non sai leggere? Ho citato per estesi il punto della sentenza che lo afferma un paio di post fa, cos'è che non ti è chiaro?
Quindi per te l'ossimoro è la norma! Capito!
  • anonimo
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13-09-17 22.56

@ afr
emo
Anche i Salmoni tornano indietro emo
  • anonimo

13-09-17 22.56

È successo che degli analfabeti come te, che non sanno leggere una sentenza scritta in un italiano tutto sommato semplice e scorrevole, non si sono lasciati scappare l'occasione di rendesi ridicoli

13-09-17 23.01

@ anonimo
È successo che degli analfabeti come te, che non sanno leggere una sentenza scritta in un italiano tutto sommato semplice e scorrevole, non si sono lasciati scappare l'occasione di rendesi ridicoli
Il punto non è la parte della sentenza che recita che gli atti sono legali... il punto è la presa per i culo della sentenza in cui diventa un ossimoro la sentenza a doppio senso!
Come fa ad essere legale un governo eletto con una legge anticostituzionale?
Possibile che vi bevete ogni merda purché scenda dall'alto?
E' da tre giorni che scrivo che è tutto manovrato dall'alto!
E non capite che pure è una pagliacciata quella del Generale Pappalardo?
Siete assurdi!!!
  • anonimo

13-09-17 23.09

@ SanMicheleArcangelo
Il punto non è la parte della sentenza che recita che gli atti sono legali... il punto è la presa per i culo della sentenza in cui diventa un ossimoro la sentenza a doppio senso!
Come fa ad essere legale un governo eletto con una legge anticostituzionale?
Possibile che vi bevete ogni merda purché scenda dall'alto?
E' da tre giorni che scrivo che è tutto manovrato dall'alto!
E non capite che pure è una pagliacciata quella del Generale Pappalardo?
Siete assurdi!!!
È molto semplice: una sentenza regola rapporti pendenti e non rapporti ormai conclusi.

È scritto a chiare lettere nella sentenza, e di tal fatto vien data ampia spiegazione sia in punto di diritto che di opportunità istituzionale.

Comunque, la sentenza è maturata in giudicato e così ha stabilito; se non ti piace, vedi se hai qualche strumento di gravame o ricorso...certo che andare sotto montecitorio a dimostrare che non si è stati capaci di leggere una sentenza è roba da poveretti